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Condizioni generali di contratto

Alle CG per clienti privati CG clienti commerciali download versione 25.07.2023

Condizioni generali per clienti commerciali

§ 1 Campo di applicazione

Le presenti Condizioni di vendita si applicano esclusivamente alle imprese, alle persone giuridiche del diritto pubblico o del patrimonio speciale di diritto pubblico ai sensi del § 310 comma 1 BGB (di seguito:
  1. “acquirente”). Riconosciamo le condizioni dell’acquirente contrapposte o deroganti alle nostre Condizioni di vendita, soltanto se acconsentiamo espressamente per iscritto alla loro validità. Le Condizioni generali dell’acquirente deroganti alle nostre Condizioni non sono considerate da noi approvate, anche nel caso in cui non vi siamo espressamente opposti.
  2. Le presenti Condizioni di vendita si applicano a tutti i negozi futuri conclusi con l’acquirente, nella misura in cui si tratta di negozi giuridici affini.

§ 2 Mandati

Le nostre offerte sono considerate sempre senza impegno.

  1. I mandati e gli accordi orali sono considerati accettati, soltanto nel momento in cui sono stati da noi confermati per iscritto.
  2. Le offerte del nostro online shop non sono vincolanti. Facendo click sul tasto di ordinazione, il cliente fa un’offerta per la stipulazione di un contratto di compravendita. Un contratto di compravendita è costituito soltanto con la nostra accettazione (invio di una conferma di mandato o della fattura); l’accettazione da parte nostra può avvenire per e-mail entro due settimane. Se entro tale termine non avviene alcuna accettazione, l’acquirente non è più vincolato alla sua offerta.
  3. L’acquirente è autorizzato a recedere dal contratto, nella misura in cui egli, malgrado la precedente stipulazione di un relativo contratto di compravendita, non riceve l’oggetto della prestazione; la responsabilità del venditore per negligenza o dolo resta impregiudicata. In tal caso il venditore informerà immediatamente l’acquirente in merito alla mancata disponibilità e provvederà a rimborsargli tempestivamente una contropartita già effettuata. Per tale caso il venditore si riserva il diritto di offrire una merce equivalente nel prezzo e nella qualità, con l’obiettivo di stipulare un nuovo contratto sull’acquisto della merce equivalente nel prezzo e nella qualità.
  4. Se non siamo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (indisponibilità della prestazione), ne informeremo immediatamente l'acquirente e allo stesso tempo gli comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Se la prestazione non dovesse essere disponibile neanche entro il nuovo termine di consegna, siamo autorizzati a recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente il corrispettivo già pagato dall'acquirente. Un caso di indisponibilità della prestazione in questo senso è in particolare l'autoconsegna non tempestiva da parte del nostro subfornitore, se abbiamo concluso un'operazione di copertura congruente, né noi né il nostro subfornitore siamo in difetto o non siamo obbligati all’approvvigionamento nel singolo caso.
  5. Le parti sono consapevoli che l'approvvigionamento di materie prime è uno dei principali problemi che tutte le parti devono affrontare nell’attuale periodo. In virtù dell'attuale dinamica dei prezzi e dei problemi di consegna, non si possono escludere aumenti di prezzo da parte del venditore, viste le fluttuazioni dei prezzi dei materiali che colpiscono tutte le parti. Entrambe le parti sono d'accordo che deve esservi un'equa compensazione del rischio risultante in uno spirito di collaborazione. Di conseguenza accettano che tutti i prezzi contenuti nelle nostre offerte sono calcolati sulla base dei prezzi d’acquisto attuali al momento della preparazione della rispettiva offerta. Le parti sono consapevoli che i prezzi per i rispettivi gruppi di prodotti possono cambiare significativamente a causa degli sviluppi attuali. Se, in seguito alla stipula del contratto, i prezzi d'acquisto al momento della rendicontazione del materiale aumentano o diminuiscono oltre il 10 percento, i prezzi unitari degli articoli in questione vanno adeguati per tale fattore se una parte contraente lo richiede.

§ 3 Prezzi e condizioni di pagamento

  1. Il calcolo dei prezzi è effettuato in euro. Si applicano esclusivamente i prezzi validi al momento della fornitura.
  2. Nella misura in cui non sono stati presi altri accordi scritti, i nostri prezzi s’intendono franco fabbrica in aggiunta dell’IVA nell’importo attualmente valido.
  3. Per i clienti dalla Germania, il prezzo di acquisto va saldato entro 30 giorni netti dalla data di fattura, se non sono state concordate altre condizioni di pagamento. Per clienti da un paese diverso dalla Germania, il prezzo di acquisto va saldato mediante pagamento anticipato o carta di credito, se non sono state concordate altre condizioni di pagamento.
  4. Il pagamento può avvenire nell’ambito della procedura di addebito diretto a condizione che il cliente conferisca un valido mandato di addebito diretto SEPA, nel quale è prevista l’autorizzazione a riscuotere il pagamento dal conto del cliente mediante addebito diretto e a condizione che l’istituto di credito riceva l’ordine di riscattare l’addebito diretto. Al contempo il cliente, a seguito del riscatto, rinuncia espressamente a richiedere un rimborso dell’importo addebitato. Il conferimento di un mandato di addebito diretto SEPA è consentito per addebiti diretti ricorrenti e addebiti diretti una tantum.

    In caso di addebiti diretti di ritorno le spese aggiuntive sono fatturate al cliente..

  5. Cambiali e assegni sono accettati come metodi di pagamento soltanto con le abituali riserve e valgono come pagamento soltanto dopo la loro riscossione. Ci riserviamo in ogni caso il diritto di decidere se e in quale misura le cambiali e gli assegni sono accettati come metodo di pagamento. Prima del pagamento di eventuali fatture già scadute da precedenti forniture, sulle nuove fatture non è concesso alcuno sconto. I pagamenti effettuati dal cliente sono utilizzati per saldare i debiti più vecchi. Se dopo la nostra accettazione del mandato, la nostra pretesa di pagamento risulta essere a rischio a nostro giudizio, siamo autorizzati a chiedere la garanzia del pagamento anticipato del prezzo di acquisto o a recedere dal contratto. Il nostro diritto di revoca non è vincolato ad alcun termine. In caso di pagamenti scaduti, siamo autorizzati a conteggiare interessi usuali nel settore bancario. In caso di mora nel pagamento siamo autorizzati a esigere la nostra intera pretesa con addebito di ritorno di eventuali cambiali e assegni.
  6. Gli interessi moratori sono conteggiati per un importo di 9% sul relativo tasso d’interesse base per anno. È fatta salva la rivendicazione di un danno moratorio più elevato.

§ 4 Consegna

  1. Le presumibili date di consegna sono da noi indicate in base ai migliori principi senza che assumiamo la garanzia per il loro rispetto. Un ritardo della consegna non svincola il cliente dall’obbligo di accettare la merce. Una messa in mora rimane esclusa per contratto come pure le pretese di risarcimento e il diritto di recedere dal contratto per mora nella consegna.
  2. Ci riserviamo la facoltà di consegna. In caso di impedimenti per forza maggiore, misure emanate da autorità, perturbazioni del servizio, mancanza di materie prime, disordini, scioperi, posti di blocco della ferrovia ed eventi simili, i termini di consegna sono prorogati di conseguenza.
  3. Tutte le consegne avvengono franco fabbrica su fattura e su rischio del destinatario, anche in caso di consegne in porto franco o se la spedizione non avviene dal luogo di adempimento. Non rispondiamo per danneggiamenti e perdite durante il trasporto. Se il cliente non ha dato disposizioni particolari relative alla spedizione, la spedizione avviene secondo la nostra massima discrezione ma senza la garanzia della scelta della via di trasporto più economica.
  4. Ci riserviamo il diritto di rimanere in termini di volume entro +/-10% del mandato di consegna dell’acquirente. I costi per le consegne superiori che rientrano nei limiti di tolleranza sono a carico dell’acquirente. Le consegne inferiori che rientrano nei limiti di tolleranza non autorizzano a consegne successive; i costi sono ridotti in conformità alla consegna inferiore.

§ 5 Garanzia

  1. Il termine di garanzia ammonta a un anno dall’avvenuta consegna presso l’acquirente della merce da noi consegnata. Ciò non vale nel caso in cui la legge preveda obbligatoriamente termini più lunghi.
  2. Gli oggetti del contratto consegnati vanno esaminati immediatamente con cura dopo la consegna all’acquirente o a un terzo da lui designato. Essi si considerano approvati, se entro sette giorni feriali dopo l’erogazione del servizio o dal momento, in cui il difetto era normalmente riconoscibile dal partner commerciale senza un esame più approfondito, non ci è pervenuta in forma scritta una comunicazione dei difetti in merito a difetti manifesti o altri difetti riconoscibili grazie a un immediato e accurato esame. Su nostra richiesta occorre rispedire l’oggetto contestato franco di porto. In caso di legittima notifica di difetti, rimborsiamo le spese della via di trasporto più economica; ciò non vale, qualora le spese aumentassero, quando l’oggetto di consegna si trova in un luogo diverso rispetto al luogo di consegna. Ciò non vale in caso di malafede da parte di SPRINTIS.
  3. In caso di difetti dell’oggetto di prestazione siamo dapprima tenuti e autorizzati, previa opzione entro un termine adeguato, alla riparazione o alla sostituzione. In caso di fallimento, ossia di impossibilità, insostenibilità, rifiuto o indebito ritardo della riparazione o sostituzione, l’acquirente ha diritto di recedere dal contratto o di ridurre debitamente il prezzo di vendita. Un contratto concernente numerosi oggetti di prestazione può essere disdetto per difettosità di uno degli oggetti di prestazione, soltanto quando gli oggetti di prestazione sono stati lasciati congiuntamente e il difetto pregiudica il funzionamento presupposto per contratto degli oggetti di prestazione nel loro insieme.
  4. Se un difetto è dovuto a nostra colpa, l'acquirente può chiedere il risarcimento dei danni alle condizioni citate al § 6.
  5. Le pretese per i difetti non sussistono in caso di variazioni insignificanti delle caratteristiche concordate, di limitazione insignificante dell’utilizzabilità, di usura naturale o deterioramento nonché in caso di danni insorti dopo il passaggio dei rischi a seguito di un uso scorretto o negligente, sfruttamento eccessivo o a causa di influssi esterni, che non sono presupposti per contratto.
  6. La garanzia decade inoltre quando l’acquirente modifica o fa modificare da terzi l’oggetto di consegna senza il nostro consenso, rendendo oltremodo difficile o impossibile l’eliminazione del difetto. In ogni caso l’acquirente deve assumersi i costi supplementari dell’eliminazione dei difetti insorti a seguito della modifica.
  7. Pretese di regresso dell’acquirente verso di noi sussistono soltanto nella misura in cui l’acquirente non abbia preso con il proprio cliente, oltre le pretese obbligatorie in caso di difetti, ulteriori accordi. Per quanto concerne la portata della pretesa di regresso del cliente verso di noi vale il comma 5.

§ 6 Responsabilità al risarcimento per colpa

  1. La nostra responsabilità al risarcimento, indipendentemente dalla causa, segnatamente per impossibilità, mora, consegna difettosa o errata, violazione del contratto, violazione degli obblighi nel corso delle trattative, e atti illeciti, nella misura in cui sia presupposta la colpa, è limitata secondo le modalità previste dal § 6.
    1. in caso di lieve negligenza da parte dei nostri organi, rappresentanti legali, impiegati o altri ausiliari;
    2. in caso di grave negligenza da parte dei nostri impiegati senza funzioni direttive o di altri ausiliari, nella misura in cui non si tratta di una violazione di obblighi contrattuali essenziali. Contrattualmente essenziali sono gli obblighi alla consegna priva di difetti, nonché gli obblighi di protezione e di custodia che consentono all’acquirente l’utilizzo conforme al contratto dell’oggetto di consegna o che hanno lo scopo di proteggere l’integrità fisica e la vita del personale dell’acquirente o di terzi o la proprietà dell’acquirente da ingenti danni.
    Non rispondiamo
  2. Nella misura in cui rispondiamo al risarcimento ai sensi del comma 2, la responsabilità è limitata a danni che abbiamo previsto o che avremmo dovuto prevedere in considerazione della usuale diligenza al momento della conclusione del contratto come possibile conseguenza di una violazione del contratto. Danni indiretti e danni conseguenti che sono la conseguenza di difetti dell’oggetto di consegna sono inoltre risarcibili soltanto nella misura in cui tali danni siano generalmente prevedibili nell’ambito di un utilizzo previsto dell’oggetto di consegna.
  3. In caso di una responsabilità per negligenza lieve il nostro obbligo al risarcimento per danni materiali o alla persona sussiste soltanto, nella misura in cui la negligenza concerne la violazione di obblighi essenziali del contratto o un obbligo cardinale. Tuttavia rispondiamo soltanto, nella misura in cui i danni sono generalmente correlati al contratto e prevedibili.
  4. Le esclusioni e le limitazioni della responsabilità si applicano parimenti ai nostri organi, rappresentanti legali, impiegati e altri ausiliari.
  5. Le limitazioni previste nel §6 non si applicano alla nostra responsabilità per condotta dolosa, dissimulazione in malafede di difetti, per caratteristiche garantite, lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute o alla responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità per prodotti.

§ 7 Resi

L’acquirente in genere non è autorizzato al reso della merce; di conseguenza respingiamo ogni accettazione di resi. Le eccezioni sussistono soltanto nel caso in cui il reso è stato concordato con noi per iscritto. Valgono inoltre le disposizioni previste nel § 5.

§ 8 Riserva della proprietà

  1. La merce consegnata rimane di proprietà di SPRINTIS fino all’adempimento di tutte le pretese risultanti dalla relazione commerciale esistente di SPRINTIS verso il cliente.
  2. Al cliente è consentito trattare o mischiare o collegare l’oggetto di consegna con altri oggetti. Il trattamento, la miscelazione o il collegamento (in seguito congiuntamente “trattamento” e nell’ottica dell’oggetto di consegna: „trattato“) avviene per SPRINTIS; l’oggetto risultante da un trattamento è denominato “merce nuova”. Il cliente conserva la merce nuova per SPRINTIS con la cura di un normale commerciante.
  3. In caso di trattamento con altri oggetti non appartenenti a SPRINTIS, SPRINTIS ha la comproprietà alla merce nuova pari alla quota che risulta dal rapporto tra il valore dell’oggetto di consegna trattato e il valore della restante merce trattata al momento del trattamento. Nella misura in cui il cliente acquisisce la proprietà esclusiva alla merce nuova, le parti convengono che il cliente conferisce a SPRINTIS la comproprietà nel rapporto tra l’oggetto di consegna trattato e la restante merce trattata al momento del trattamento.
  4. Nel caso della vendita dell’oggetto di consegna o della merce nuova il cliente cede la propria pretesa verso l’acquirente risultante dalla vendita con tutti i diritti accessori a titolo di garanzia a SPRINTIS, senza che vi occorrano ulteriori particolari spiegazioni. La cessione è comprensiva di eventuali pretese. La cessione vale tuttavia soltanto per l’ammontare dell’importo che corrisponde al prezzo dell’oggetto di consegna fatturato da SPRINTIS. La quota della pretesa ceduta a SPRINTIS va saldata in modo prioritario.
  5. Se il cliente collega l’oggetto della consegna o la merce nuova con immobili o oggetti mobili, egli cede a SPRINTIS, senza nuove particolari spiegazioni, anche la propria pretesa che gli spetta a titolo di remunerazione per il collegamento con tutti i diritti accessori a titolo di garanzia per l’ammontare pari al rapporto tra il valore dell’oggetto di consegna o della merce nuova e le restanti merci collegate al momento del collegamento.
  6. Fino alla revoca, il cliente è autorizzato a riscuotere il credito ceduto nell’ambito di tale disposizione (riserva della proprietà). Il cliente trasmetterà immediatamente a SPRINTIS i pagamenti effettuati sul credito ceduto fino all’ammontare del credito garantito. In caso di un motivo importante, segnatamente in caso di mora del pagamento, sospensione dei pagamenti, apertura di una procedura di fallimento, contestazione della cambiale o fondati motivi per un indebitamento o un’imminente insolvibilità del cliente, SPRINTIS è autorizzata a revocare il potere di confisca del cliente. Inoltre SPRINTIS può, previa minaccia, nel rispetto di un termine adeguato rendere nota la cessione a titolo di garanzia, utilizzate il credito ceduto nonché domandare che il cliente renda nota all’acquirente la cessione a titolo di garanzia.
  7. In caso di credibilità di un interesse legittimo, il cliente è tenuto a fornire a SPRINTIS le informazioni necessarie alla rivendicazione dei propri diritti nei confronti dell’acquirente e a consegnare i documenti richiesti.
  8. Durante l’esistenza della riserva di proprietà al cliente è vietata una costituzione in pegno o un trasferimento a titolo di garanzia. La vendita è consentita soltanto a rivenditori secondo la normale attività commerciale a condizione che il pagamento del controvalore dell’oggetto di consegna sia effettuato al cliente. Il cliente è anche tenuto a convenire con l’acquirente che quest’ultimo acquisisce la proprietà solo dopo l’avvenuto pagamento in questione. In caso di costituzione in pegno, confisca o altre disposizioni o interventi di terzi, il cliente è tenuto a informare immediatamente SPRINTIS.
  9. Nella misura in cui il valore realizzabile di tutti i diritti di garanzia spettanti a SPRINTIS superi di oltre il 10% l’ammontare di tutti i crediti garantiti, su richiesta del cliente, SPRINTIS svincolerà una relativa parte dei diritti di garanzia. In caso di svincolo, a SPRINTIS spetta la scelta tra differenti diritti di garanzia.

§ 9 Disposizioni supplementari per mandati eseguiti sulla base di disegni, specifiche, modelli ecc.

  1. Nella misura in cui effettuiamo le consegne sulla base di disegni, specifiche, modelli ecc., quest’ultimi sono per noi vincolanti soltanto se concernono la forma esteriore e l’esecuzione tecnica. Per la precisione delle dimensioni valgono i dati determinati nei relativi fogli DIN.
  2. Determinanti per la qualità e l’esecuzione sono i modelli che abbiamo sottoposto a fini di ispezione prima della consegna, ove ciò fosse avvenuto. L’approvazione incontestata dei modelli da parte del cliente esclude le successive notifiche in caso di difetti, nella misura in cui gli oggetti consegnati corrispondano ai modelli approvati. Non rispondiamo, invece, per l’uso previsto.
  3. Ci riserviamo la proprietà o il diritto d’autore su tutte le offerte e i preventivi da noi forniti nonché sui disegni, le illustrazioni, i calcoli, i prospetti, cataloghi, modelli e altri documenti e strumenti di supporto messi a disposizione del cliente. Senza il nostro esplicito consenso, i terzi non possono rendere accessibili gli oggetti né in quanto tali né sul piano dei contenuti. L’ acquirente, su nostra richiesta, è tenuto a rendere interamente gli oggetti a lui consegnati e a distruggere eventuali copie, se esse non gli occorrono più nell’ambito della normale attività commerciale o se le trattative tra le parti non conducono alla stipulazione di un contratto.
  4. Le forme e gli altri attrezzi rimangono di nostra proprietà , anche se i relativi costi costituiscono parte integrante del prezzo di vendita o sono rimunerati in altro modo dal committente.
  5. Nel caso in cui dobbiamo effettuare una consegna secondo disegni, specifiche, modelli ecc. del committente, quest’ultimo risponde del fatto che non violiamo diritti di protezione di terzi.
  6. Sono fatte salve le variazioni del colore e i gradi di lucidità delle superfici differenti che sono nella natura della materia prima, nonché le tolleranze di intensità, formato e taglio dovute al materiale.

§ 10 Luogo di adempimento e foro

  1. Il luogo di adempimento per tutte le pretese dal rapporto contrattuale è Würzburg.
  2. Nella misura in cui le parti sono commercianti, il foro per tutte le eventuali vertenze derivanti dalla relazione commerciale tra noi e l’acquirente è la nostra sede. Le disposizioni legali imperative in materia di fori esclusivi rimangono invariate da tale regolamentazione.
  3. Le relazioni commerciali tra noi e l’acquirente sottostanno esclusivamente al diritto della Repubblica federale tedesca a esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci/CISG (CISG).
  4. Se singole disposizioni del presente contratto dovessero essere o diventare inefficace o contenere una lacuna, le restanti disposizioni restano invariate. Le parti s’impegnano ad adottare, al posto della disposizione inefficace, una disposizione consentita per legge, il cui scopo economico si avvicini il più possibile alla disposizione inefficace e che colmi tale lacuna.

Stato: 25.07.2023